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- Pubblicato: 06 Gennaio 2017
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Il 21 dicembre, in seguito alla pubblicazione del Regolamento Mezzi Aerei a Controllo Remoto da parte dell' ENAC, è apparso un articolo di commento alla nuova disciplina che entrerà in vigore nel mese di febbraio 2014.
Questo il contenuto dell'articolo che riportiamo:
Premessa
La FIAM, da sempre indirizzata verso la sicurezza, attraverso una commissione dedicata (referendum tra gli aeromodellisti, un work shop e tre riunioni presso ENAC), ha collaborato fin dall'inizio con ENAC per giungere ad un regolamento che rispettasse le regole dell'aria e che non fosse vessatorio per l'attività aeromodellistica.
ENAC, che nel dicembre 2012 aveva emesso la bozza di detto Regolamento, dopo un primo momento di disponibilità a recepire i suggerimenti della FIAM, ha poi proceduto autonomamente.
Esame del regolamento
Noi riteniamo che il regolamento possa considerarsi non vessatorio per l'aeromodellismo in quanto da fine febbraio (fermi restando i requisiti tecnici dei modelli con peso al di sotto dei 25 kg):
nessun requisito abilitativo è necessario per il volo fino a 70 metri di altezza e 400 metri di diametro massimo (un palazzo di 25 piani e 4 campi di calcio) e ciò riguarda, dalle nostre statistiche, circa l'80% degli aeromodellisti;
è necessario il requisito dell' "abilitazione al pilotaggio" per volo fino a 150 metri e 600 metri di diametro massimo (un palazzo di 50 piani e 6 campi di calcio) che copre il restante circa 20% degli aeromodellisti;
qualora si invada una quota superiore o si superino alcuni requisiti tecnici di cui al comma 3 dell'art. 23, il pilota di aeromodello deve operare in spazi aerei regolamentati o segregati.
Criticità
a) obbligo del "to be seen" (obbligo di rendere il modello visibile): come può essere l'aeromodello reso visibile da aeromobili? Riteniamo sia impossibile se non con gravi penalizzazioni tecniche e di costi.
b) Ottenimento dell'ATM 03: difficoltà per voli in pendio, per volo di idrovolanti, eccetera e non si conoscono in dettaglio i costi ed i tempi dell'ottenimento.
c) Ottenimento del NOTAM: in molte zone d'Italia non è possibile ottenere questa autorizzazione seppur temporanea e non si conoscono in dettaglio i costi ed i tempi dell'ottenimento.
d) Zone non popolate: termine vago, impreciso e difficilmente valutabile.
e) Rilascio dell'abilitazione al pilotaggio (teoricamente è interessato circa il 20% degli aeromodellisti): le scuole certificate dall'AeCI sono attualmente in numero ridottissimo e distribuite in modo non capillare sul territorio nazionale. Questa carenza non appare compatibile con i tempi stretti previsti per l'entrata in vigore di questo regolamento.
f) Manifestazioni: per le manifestazioni non cambia nulla e quindi valgono le regole finora in essere. Verranno integrate con la regolamentazione ENAC in vigore?
g) Gare ed agonisti: poiché le gare non rientrano nelle "manifestazioni" e la maggior parte di queste prevederà di superare i 150 metri di altezza, per il loro svolgimento occorre richiedere il NOTAM? Chi lo richiederà? Come conseguenza, il Direttore di gara sarà equiparato al Direttore di manifestazioni? Quali nuove responsabilità si addensano sugli organizzatori?
h) Piloti stranieri: il Regolamento si applica anche a loro?
Conclusioni
Questo regolamento permette, rispetto alla precedente versione e una volta chiarite le criticità esposte, ai piloti di aeromodelli di esprimersi con buona libertà, rispettando i parametri di sicurezza già stabiliti dalla FIAM.
È quindi un passo positivo anche nei confronti degli aeromodellisti, riconosciuti nello "status" di pilota, qualifica che finalmente permetterà agli organizzatori e ai gestori dei campi di volo di presentarsi alle Autorità competenti ricevendo adeguato rispetto e considerazione.
Il Consiglio Direttivo della FIAM